https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qaenu5tXTL8EKpxSs78VA91Bf5g2jIKsn9g3sGorgauZBeVClWYrK8lT2IsTwRie-9_iPFfEc4bbu1FOOY6K3foABht_bLPXv4h2zwfw_jTkJuNrfrEWBq3GcoIBQEgygiOpCOP_tNnh7ZxP1sm-aZS4rlA8xA3O9LxG6boFNWI0C9WTgMt5QV1zDB_SM_Y_goPX07pHadNqt4KsQoWzc-1ggMfo7mLyre4TBzg5iZfNhHpVUXq6P5py-e_P0_XhkRrMtaNQ-wnzFF-osv4NTyrE7M0UoGWQR-Qni1dKnPNtEpVtTZE
De incestis vero conjunctionibus censuimus statuta canonum vetera non irrumpi. Satis enim facimus , in hac parte statuta prisca servemus. Sed propterea fuit iterare necessarium, quia dicunt plures quasi illud per praedecessorum negligentiam sacerdotum illis non fuisset apertum. Sed revera mentiuntur , cum sciamus tales ac tantos viros nullatenus huic negligentiae subjacuisse, sed hoc quod scripturae sanctae testantur, assidue pradicasse.
Per quanto riguarda le congiunzioni incestuose, abbiamo deciso di non infrangere gli antichi statuti dei canoni, poiché abbiamo fatto abbastanza, in questa parte manterremo gli antichi statuti. Ma è stato necessario ripetere, come molti dicono, che quella cosa non fosse stata chiara per negligenza, per così dire, dei sacerdoti precedenti. Ma in realtà mentono, poiché sappiamo che tali e tanti uomini non furono in alcun modo soggetti a questa negligenza, ma che predicarono costantemente ciò che testimoniano le sacre scritture.
Propterea placuit etiam de voluminibus librorum pauca perstringere, & canonibus inserere, ut excepta lectio de aliis libris, (in) unum recitetur ad populum. Sic enim dominus locutus est : “Custodite leges meas atque judicia, quae faciens homo vivet in eis. Ego dominus. Turpitudinem patris tui, et turpitudinem matris tuae non discooperies : mater tua est non revelabis turpitudinem eius. Turpirudinem uxoris patris tui non discooperies : turpitudo enim patris tui est.
Per questo si decise anche di sintetizzare poche cose dai volumi dei libri e di includerle nei canoni, affinché, salvo la lettura di altri libri, uno solo libro sia declamato davanti al popolo. Poiché così ha parlato il Signore: “Osservate le mie leggi e i miei giudizi, facendo i quali l'uomo vivrà per essi. Sono il Signore. Non svelerai la vergogna di tuo padre e la vergogna di tua madre: è tua madre, non rivelerai la sua vergogna. Non svelerai il disonore della moglie di tuo padre: perché è il disonore di tuo padre.
Turpitudinem sororis tuae ex patre , sive ex matre quae domi vel soris genita est, non revelabis. Turpitudinem filiae fili tui, vel neptis ex filia, non revelabis, quia turpitudo tua est. Turpitudinem filiae uxoris patris tui, quam peperit patri tuo et est soror tua, non revelabis. Turpitudinem sororis patris tui non discooperies, quia caro est patris tui.
Non rivelerai il disonore di tua sorella di parte di padre o di madre, che è nata in casa o fuori. Non rivelerai la turpitudine della figlia di tuo figlio, o della nipote di tua figlia, perché è un tuo disonore. Non rivelare l'indecenza della figlia della moglie di tuo padre, che ha partorito per tuo padre ed è tua sorella. Non svelerai la vergogna della sorella di tuo padre, perché è la carne di tuo padre.
Turpitudinem sororis matris tuae non revelabis, eo quod sit caro matris tuae. Turpitudinem patris tui non revelabis, nec accedes ad uxorem ejus, quia tibi affinitate conjungitur. Turpitudinem nurus tuae non revelabis, quia uxor filti tui est, nec discooperies ignominiam ejus. Turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis, quia turpitudo fratris tui est. Turpitudinem sororis tuae et filiae ejus non revelabis. Filiam filiae eius, & filiam filiae illius non sumes, ut reveles ignominiam ejus, quia caro illius sunt, et talis coitus incestus est. Sororem uxoris tuae in pellicatum illius non accepies, nec revelabis turpitudinem eius.
Non rivelare la vergogna della sorella di tua madre, perché è la carne di tua madre. Non rivelare l'indecenza di tuo padre, né avvicinarti a sua moglie, perché è unita a te da parentela. Non rivelerai la vergogna di tua nuora, perché è la moglie di tuo figlio, e non scoprirai la sua vergogna. Non rivelare la vergogna della moglie di tuo fratello, perché è la vergogna di tuo fratello. Non rivelerai la vergogna di tua sorella e di sua figlia. Non prenderai la figlia della figlia di questa né la figlia della figlia di quello , per rivelare l’ignominia di questo, perché sono la carne di quello, e tale rapporto è incesto. Non prenderai la sorella di tua moglie nella pelle di lei, né rivelerai la sua vergogna.
Cum uxore proximi tui non coibis, , nec feminis commixtione maculaberis.
Maledictus homo qui faciet sculptile & conflatile, abominationem domino, opus manuum artificum, ponetque illud in abscondito, & respondebit omnis populus & dicat : Amen.
Maledictus qui non honorat patrem suum, & matrem suam & dicet omnis populus : Amen .
Maledictus qui transfert terminos proximi sui & dicet omnis populus : Amen.
Maledictus qui errare facit caecum in itinere & dicat omnis populus: Amen.
Non giacerai con la moglie del tuo prossimo, né ti macchierai per la promiscuità con le donne.
Maledetto l'uomo che rende una scultura o una statua, il lavoro delle mani degli artigiani, abominio per il Signore, e lo ripone in una nascondiglio, e tutto il popolo risponderà e dirà: Amen.
Maledetto chi non onora suo padre e sua madre, e tutto il popolo dirà: Amen.
Maledetto chi sposta i confini del suo prossimo, e tutto il popolo dirà: Amen.
Maledetto chi fa errare il cieco per la via, e tutto il popolo dice: Amen.
Maledictus qui pervertit judicium advenae , pupilli ac viduae, & dicet omnis populus : Amen.
Maledictus qui dormit cum uxore patris sui & revelat operimentum lectuli eius: & dicet omnis populus : Amen. Maledictus qui dormit cum sorore sua, filia patris sui , sive matris suae ; dicet amnis populus: Amen.
Maledictus qui dormit cum socru sua ; & dicet omnis populus : Amen.
Maleditus qui clam percusserit proximum suum; & dicet omnis populus: Amen
Itemque ait sacra sententia legum , quae in hac explanatione omni homini, tam docto quam indocto aperta est, ut quisquis aut sororis, aut fratris filiam, aut certe gradu consobrinam, aut fratris uxorem, sceleratis sibi nuptiis junxerit , huic poenae subjaceat, ut de tali confortio separetur; & reliqua.
Maledetto chi falsifica il giudizio dello straniero, dell'orfano e della vedova, e tutto il popolo dirà: Amen!
Maledetto chi dorme con la moglie di suo padre e la coperta del suo letto lo rivela: e tutto il popolo dirà: Amen!
Maledetto chi dorme con sua sorella, figlia di suo padre, o di sua madre; tutto il popolo dirà: Amen.
Maledetto chi dorme con la suocera; E tutto il popolo dirà: Amen.
Maledetto chi avesse percosso di nascosto il suo vicino; E tutto il popolo dirà: Amen
E così dice la sacra sentenza delle leggi, che in questa interpretazione è chiara per ogni uomo, dotto e non dotto, come chi dovesse congiungere se stesso scellerato con nozze alla sorella, o alla figlia del fratello, o a cugina di una certo grado, o alla moglie del fratello , subisca questa pena perché sia separato da tale unione e tutto il resto.
Item alia: Quaecumque mulier sororis suae maritum poft mortem illius acceperit , vel si quis ex viris mortua uxore sororem ejus aliis nuptiis sibi conjunxerit , noverit tali consortio se esse notabilem. In synodo Aurelianensi quam invictissimus rex Clodoveus fieri supplicavit, sic decretum est: Ne superstes frater torum defuncti fratris praesumat ascendere , neve sibi quisquam amissae uxoris sororem audeat sociare: quod si fecerint ecclesiastica districtione feriantur. In Epaonensibus canonibus a papa Avito vel reliquis epicopis, constitutum est : Incestis conjunctionibus nihil prorsus veniae reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint .
Anche altro: ogni donna che prenderà il marito di sua sorella dopo la morte di lei, o se qualcuno degli uomini che sposerà la sorella della moglie dopo la sua morte, cominci a sapere di essere importante per tale unione. Al sinodo di Aureliano, che Clodoveo l’invicibilissimo supplicò che si facesse , fu così decretato: perché che un fratello sopravvissuto non osi salire sul letto del fratello defunto, né che alcuno osi associare con sé la sorella della moglie perduta: poiché se lo facessero sarebbero colpiti da un castigo ecclesiastico.
Nei canoni di Epaone da papa Avito o dai rimanenti i vescovi, è stato stabilito:
Non riserviamo assolutamente perdono alle congiunzioni incestuose, a meno che non abbiano sanato l'adulterio con la separazione.
Incestos vero , nec ullo conjugi nomine prevalendos, praeter illos , quos vel nominare funestum est, hos esse censuimus. Ut si quis relictam fratris, quae pene prius soror extiterat, carnali conjunctione violaverit, si quis insuper germanam uxoris suae acceperit : si quis novercam duxerit : si quis consobrina sobrinaeve se societ, ab ecclesia segregetur .
Quod ut a praesenti tempore probibemus, ita ea qua sunt anterius instituta non solvimus.
Si quis relictae avunculi misceatur aut patrui, vel privignae concubitu polluatur.
Sane quibus conjunctio illicita interdicitur habebunt ineundi melioris conjugii facultatem.
Giudichiamo che non siano da prevalere neppure questi incesti , infatti, per il nome di alcun coniuge, tranne quelli che è funesto persino nominare. Come se un uomo avesse violato per congiunzione carnale la vedova di suo fratello, che quasi da precedente sorella era sopravvissuta, se qualcuno inoltre avesse preso la sorella germana di sua moglie: se qualcuno sposasse la matrigna, se qualcuno si unisse con una cugina di primo grado o di secondo grado, verrà escluso dalla chiesa.
Poiché, come dal tempo presente proibimmo, così non assolviamo le cose che sono state stabilite prima.
Se qualcuno si unisce alla vedova di suo zio o del padre o perfino con la figliastra , si sarà insozzato di concubinato.
Naturalmente coloro ai quali è vietata la congiunzione illecita avranno la possibilità di congiungersi ad un miglior coniuge.
In canonibus etiam Avernensibus a beatissimis patribus sic habetur insertum:” si quis relictam fratris, sororem uxoris privignam, consobrinam , sabrinamve, vel relictam patrui vel avunculi, carnalis contagii crediderit consortio violandam, et ausu sacrilego autorictatem divinae legis ac jura naturae perruperit, et cui caritatis ac pii affectus solatia exhibere debuerat, suorum hostis ac pudicitiae expugnator , vim inferre tentaverit, apostolicae constitutionis sententia feriatur; et quamdiu in tanto versatur scelere , a Christiano caetu atque convivio , & ecclesiae communione privabitur.
Nei canoni anche degli Averniani, dai beatissimi padri si ritiene così inserito: “se qualcuno avesse creduto che sia da violare con un unione del contagio carnale la vedova del fratello, la sorella della moglie, la figliastra, la cugina di primo grado e quella di secondo grado, sia la vedova del padre o dello zio, e per sacrilego azzardo avesse infranto l'autorità della legge divina e l’insieme delle leggi della natura, ed espugnatore del nemico dei suoi e della castità avesse tentato di fare violenza a chi dovevano essere offerti i conforti della carità e del pio affetto, sarà colpito dalla sentenza della costituzione apostolica; e fintanto che sarà impegnato in così tanti crimini, sarà privato della adunanza, dell’ eucaristia e della comunione della Chiesa.”
Nos hoc quod patres nostri statuerunt , in omnibus roboramus : quia praecepto domini, apostolo praedicante , docemur, ut a nobis filii nostri severitate potius corrigantur, quam ignava tepiditate ad perpetranda graviora laxentur, ubi ait: Quid vultis? in virga veniam ad vos, an in caritate & Spiritu manuerudinis? Omino auditur inter vos fornicatio, & talis fornicatio , qualis nec inter gentes ; ita ut uxorem patris sui aliquis habeat. Et vos inflati estis , et non magis luctum habuistis, ut tollatur de medio vestrum qui opus hoc fecerit . Ego quidem absens corpore , praesens autem spiritu, jam judicavi ut praesens, eum qui sic operatus est, in nomine domini nostri lesu Christi.
Ergo quia dixit apostolus : imitatores mei estote sicut et ego Christi ; non nos praesumptiosos existimet homo, si sequentes apostolum , quemquam ab ecclesia segregentur, donec reminiscatur & revertatur ad vitam, quam per dominum Jesum Christum & baptismum meruit habere perpetuam, ne jam peccato faciente, ac diabolo persuadente, perdat & baptismi gratiam & vitam aeternam.
Noi rafforziamo quello che i padri nostri hanno stabilito per tutti: perché ci è insegnato dal precetto del Signore e dall’ apostolo predicatore, che da noi i nostri figli dovrebbero essere corretti con severità piuttosto calmati che con codarda tiepidezza, per portare a termine le cose più grandi, dove dice: “cosa vuoi? che venga da te con una verga o con carità e spirito di mansuetudine ? Si sente assolutamente fornicazione tra voi, una tale fornicazione neanche quale c’è tra le genti ; in modo che un uomo possa avere la moglie di suo padre. E vi siete gonfiati e non avete avuto più lutto, perché colui che faceva quest'opera fosse tolto di mezzo a voi. Io, infatti, essendo assente nel corpo, ma presente nello spirito, ho già giudicato come presente colui che così operò, nel nome del Signore nostro Cristo.
Perciò, poiché l'Apostolo ha detto: Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo; Un uomo non ci riterrà presuntuosi se, seguendo l'apostolo, separiamo qualcuno dalla chiesa, fino a quando non gli ritorni la memoria e ritorni alla vita che per mezzo del Signore Gesù Cristo e del battesimo meritò di avere perpetua, per timore, per opera della persuasione del diavolo, di perdere la grazia del battesimo e la vita eterna, commettendo peccato.
Tendenza contraria al celibato ecclesiastico da parte dei cosiddetti nicolaiti. L’accusa di n. fu rivolta dai papi alla Chiesa orientale perché questa ammetteva il matrimonio dei sacerdoti, compresi quelli insigniti di dignità vescovile. Il termine è stato usato a partire dal Concilio di Tous ( anno 567).
** simonia
Nella tradizione cristiana, compravendita peccaminosa e delittuosa di beni sacri e spirituali che prende il nome da Simon Mago, personaggio neotestamentario che provò a comprare dagli apostoli i doni dello Spirito santo. La s. può riguardare un bene strettamente spirituale, come i sacramenti, o un bene materiale connesso con uno spirituale, come una carica ecclesiastica. Condannata ripetutamente sin dai concili del 5° secolo, la s. fu al centro dell’attenzione nel Medioevo, quando alle cariche ecclesiastiche si legarono possessi fondiari e diritti giurisdizionali che davano accesso a piccole e grandi rendite. Il dibattito sulla s., oggetto di esecrazione durante la cd. riforma gregoriana insieme al , contribuì all’affermarsi della distinzione tra la sfera laica e quella ecclesiastica.
*** le "peculiares" erano probabilmente particolari offerte per le femmini orfane
https://books.google.it/books?id=3l5qN37K5UEC&pg=RA1-PA99&lpg=RA1-PA99&dq=peculiares+petebat&source=bl&ots=Xhp8W6rhrc&sig=ACfU3U0RCNhS9nIfEvXZN4IOt_wKP2jVoQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjk7YWavd38AhXWQ_EDHdt7DD0Q6AF6BAgbEAM#v=onepage&q=peculiares%20petebat&f=false